AUTORIZZAZIONI
Lavori su beni culturali:
Il Codice demanda alla Soprintendenza il rilascio dell’autorizzazione per l’esecuzione di opere e lavori di qualsiasi genere sui beni culturali (art. 21, c.4) previa presentazione, da parte dell’interessato, di un progetto o di una descrizione tecnica delle attività proposte (art. 21. c. 5).
E’ disponibile il modulo standardizzato per la richiesta autorizzazione lavori (Modulo art. 21 Interventi conservativi volontari) da presentare con il progetto in duplice copia e due marche da bollo di 16,00 € (una per la domanda e una per la risposta) e allegata, obbligatoriamente, la scheda sinottica per il rischio sismico.
ATTENZIONE – dal 1 settembre 2015, allegata alla richiesta di autorizzazione dovrà essere compilata la scheda prevista in materia di tutela del patrimonio architettonico e mitigazione del rischio sismico.
I beni culturali soggetti ad autorizzazione sono quelli per i quali sia stata eseguita con esito positivo la verifica di interesse o per i quali sia stato emesso un provvedimento di tutela.
Disposizioni in materia di tutela del patrimonio architettonico e mitigazione del rischio sismico
In ottemperanza alla Circolare n.15 del 30 aprile 2015 del Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo – del Segretariato Generale inerente l’oggetto, si dispone che, a far data dal 1 settembre 2015 i progetti relativi ad interventi di restauro e/o manutenzione straordinaria degli edifici sottoposti a tutela ai sensi della Parte II del D.lgs 42/2004 e s.m.i. da inoltrare a questo Ufficio per la necessaria autorizzazione ai sensi dell’art 21 del citato decreto vengano integrati con la Scheda sinottica rischio sismico al fine di dare evidenza al rispetto della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 09/02/2011 in materia di valutazione e riduzione del rischio sismico.
Restauro
L’esecuzione di interventi di restauro di
qualunque genere su beni culturali è subordinata all’autorizzazione
rilasciata dalla Soprintendenza in applicazione del D.Lgs. n.42/2004 .
“Per restauro si intende l’intervento
diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate
all’integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla
protezione e trasmissione dei suoi valori culturali” come definito
all’art. 29, comma 4 del D.Lgs. n.42/2004.
Ai sensi dell’art. 5 dell’art. 21
l’autorizzazione viene rilasciata sulla base della presentazione di un
progetto, o qualora sufficiente, dettagliata descrizione tecnica
dell’intervento presentata dal richiedente, e può contenere prescrizioni
specifiche.
Per la documentazione fotografica da allegare per il restauro di
opere d’arte si rimanda alle “Normative dell’Istituto Centrale per il
Catalogo e la Documentazione”:
Autorizzazione paesaggistica:
L’autorizzazione paesaggistica è regolamentata dagli articoli 146 e 147 del Codice.
L’autorizzazione mira a verificare la
conformità degli interventi di trasformazione di immobili e aree alle
prescrizioni contenute nei piani paesaggistici e nei provvedimenti di
dichiarazione di interesse pubblico nonché ad accertare la compatibilità
ai valori paesaggistici ed alle finalità di tutela e miglioramento
della qualità del paesaggio e la congruità con i criteri di gestione dei
beni.
I proprietari, possessori o detentori dei
beni sottoposti a tutela non possono distruggerli né introdurre
modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto
della protezione (art. 146, c. 1) ed hanno l’obbligo di sottoporre all’ente locale
(delegato dalla regione) i progetti delle opere da eseguire affinché ne
sia accertata la compatibilità paesaggistica e sia rilasciata
l’autorizzazione. La pratica sarà poi sottoposta dall’ente alla
Soprintendenza, la cui istruttoria tecnico amministrativa è affidata ai
funzionari responsabili per territorio.